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[CASO ITALIANO RECENTE DI INSIDER TRADING PT.2] - Luigi Neri

❝ Un caso recente di insider trading in Italia ha coinvolto Luigi Neri, un investitore che, nel 2015, ha acquistato azioni della società DelClima dopo aver appreso, durante una crociera estiva nell'isola di Mykonos, dell'imminente acquisizione della società da parte di
Mitsubishi. Questa informazione, non ancora pubblica, gli è stata trasmessa da Giuseppe De Longhi, presidente del gruppo De Longhi, proprietario di DelClima. L'accordo è stato reso pubblico solo il 25 agosto 2015.
CONSEGUENZE: 🧑🏽⚖️⚖️
Nel 2019, la Consob ha sanzionato l'investitore con una multa di 130.000€, un interdizione di 10 mesi dalla professione e la confisca di 38.955,45€, pari al profitto ottenuto dall'operazione.
La corte di Cassazione, con sentenza n.1147 dell'11 gennaio 2024, ha confermato la condanna, sottolineando che la semplice "conoscenza" dell'informazione privilegiata è sufficiente per configurare il reato di insider trading, indipendentemente dal fatto che l'informazione sia stata direttamente comunicata o intercettata.
CONCLUSIONE:
Questo caso evidenzia l'importanza di considerare anche le informazioni acquisite in contesti informali, come incontri sociali, come potenzialmente rilevanti ai fini dell'insider trading. ❞
Vi ringrazio tantissimo per aver superato il numero da me richiesto di boost per far uscire una seconda parte di questa serie che ho iniziato sui casi italiani e non di insider trading. Se vuoi che questa serie continui, anche questa volta ti chiedo un bel boost per supportarmi e per farmi capire che ti interessa l'argomento. Grazie ancora!
Mitsubishi. Questa informazione, non ancora pubblica, gli è stata trasmessa da Giuseppe De Longhi, presidente del gruppo De Longhi, proprietario di DelClima. L'accordo è stato reso pubblico solo il 25 agosto 2015.
CONSEGUENZE: 🧑🏽⚖️⚖️
Nel 2019, la Consob ha sanzionato l'investitore con una multa di 130.000€, un interdizione di 10 mesi dalla professione e la confisca di 38.955,45€, pari al profitto ottenuto dall'operazione.
La corte di Cassazione, con sentenza n.1147 dell'11 gennaio 2024, ha confermato la condanna, sottolineando che la semplice "conoscenza" dell'informazione privilegiata è sufficiente per configurare il reato di insider trading, indipendentemente dal fatto che l'informazione sia stata direttamente comunicata o intercettata.
CONCLUSIONE:
Questo caso evidenzia l'importanza di considerare anche le informazioni acquisite in contesti informali, come incontri sociali, come potenzialmente rilevanti ai fini dell'insider trading. ❞
Vi ringrazio tantissimo per aver superato il numero da me richiesto di boost per far uscire una seconda parte di questa serie che ho iniziato sui casi italiani e non di insider trading. Se vuoi che questa serie continui, anche questa volta ti chiedo un bel boost per supportarmi e per farmi capire che ti interessa l'argomento. Grazie ancora!
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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